Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of non-punishment based on prior convictions, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this because the complaint consisted only of factual grievances rather than legal arguments, which are not permitted in this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in legality proceedings cannot be based on mere factual complaints or arguments already adequately examined by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MODOU nato il 15/08/1958 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Mbaye Modou; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, il fatto che l'imputato abbia in precedenza riportato condanna per tre reati della specie di quelli accertati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/