Ordinanza — n. 39941/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO IVAN nato a CHIERI il 17/04/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colosimo Ivan; che il ricorso lamenta genericamente la mancata assoluzione ritenuto dell'imputato dal reato ascrittogli, nonché violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per entrambe le doglianze senza indicare specificamente le ragioni delle censure in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39941/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 63, comma 2, cod. proc. pen., per entrambe le doglianze senza indicare specificamente le ragioni delle censure in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO IVAN nato a CHIERI il 17/04/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colosimo Ivan; che il ricorso lamenta genericamente la mancata assoluzione ritenuto dell'imputato dal reato ascrittogli, nonché violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per entrambe le doglianze senza indicare specificamente le ragioni delle censure in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0