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Ordinanza — n. 39940/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39940/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDI ESAT nato il 03/05/1977 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Sejdi Esat; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, il valore del bene ricettato, evidenziando altresì l'esistenza di un precedente penale di rilievo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39940/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, il valore del bene ricettato, evidenziando altresì l'esistenza di un precedente penale di rilievo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante quantificazione del danno carenza di sostanza economica obbligo di ridurre il danno quantificazione del torto morale scemata imputabilità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDI ESAT nato il 03/05/1977 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Sejdi Esat; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, il valore del bene ricettato, evidenziando altresì l'esistenza di un precedente penale di rilievo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0