Ordinanza — n. 39939/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VERA nato a ROMA il 05/01/1987 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Halilovic Vera; ritenuto che il ricorso lamenta genericamente vizi di motivazione senza indicare specificamente i punti della sentenza impugnata che ne sarebbero affetti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VERA nato a ROMA il 05/01/1987 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Halilovic Vera; ritenuto che il ricorso lamenta genericamente vizi di motivazione senza indicare specificamente i punti della sentenza impugnata che ne sarebbero affetti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VERA nato a ROMA il 05/01/1987 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Halilovic Vera; ritenuto che il ricorso lamenta genericamente vizi di motivazione senza indicare specificamente i punti della sentenza impugnata che ne sarebbero affetti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/