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Ordinanza — n. 39938/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39938/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA KEVIN nato a MODENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Piva Kevin; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità dei fatti accertati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39938/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità dei fatti accertati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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cosa generica attenuazione della pena legittimazione a ricorrere deduzione per spese motivi di cassazione spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA KEVIN nato a MODENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Piva Kevin; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità dei fatti accertati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i