Ordinanza — n. 39937/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPA PAOLO nato a ROMA il 04/11/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Vespa Paolo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione ascritto all'imputato (per asserita carenza di dolo) e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorig non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 s. e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata e non altrimenti giustificata disponibilità dei telefoni cellulari di provenienza delittuosa in sequestro, nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati della stessa specie, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39937/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 s. e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata e non altrimenti giustificata disponibilità dei telefoni cellulari di provenienza delittuosa in sequestro, nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati della stessa specie, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPA PAOLO nato a ROMA il 04/11/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Vespa Paolo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione ascritto all'imputato (per asserita carenza di dolo) e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorig non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 s. e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata e non altrimenti giustificata disponibilità dei telefoni cellulari di provenienza delittuosa in sequestro, nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati della stessa specie, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis