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Ordinanza — n. 39934/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39934/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITIDIERI GABRIELE nato a ROMA il 05/01/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Mitidieri Gabriele; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità della rapina aggravata accertata ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39934/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità della rapina aggravata accertata ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena precedenti penali gravi pentito aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITIDIERI GABRIELE nato a ROMA il 05/01/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Mitidieri Gabriele; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento della contestata statuizione, la gravità della rapina aggravata accertata ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, in assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i