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Ordinanza — n. 39932/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39932/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39932/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS ANDREA nato a ROMA il 22/07/1974 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Marras Andrea e la memoria pervenuta nelle more nell'interesse del predetto; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di rapina ascritti all'imputato e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti e mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni della p.o., costituita parte civile, motivatamente ritenute attendibili oltre che corroborate da significativi elementi di riscontro, nonché la gravità e reiterazione dei fatti contestati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro la persona e l'assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39932/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni della p.o., costituita parte civile, motivatamente ritenute attendibili oltre che corroborate da significativi elementi di riscontro, nonché la gravità e reiterazione dei fatti contestati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro la persona e l'assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena altri capi d'accusa gravi addebiti penali riesame dell'entità pena aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS ANDREA nato a ROMA il 22/07/1974 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Marras Andrea e la memoria pervenuta nelle more nell'interesse del predetto; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di rapina ascritti all'imputato e della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti e mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 e seguenti della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni della p.o., costituita parte civile, motivatamente ritenute attendibili oltre che corroborate da significativi elementi di riscontro, nonché la gravità e reiterazione dei fatti contestati ed i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato anche per reati contro la persona e l'assenza di sintomi di ravvedimento oltre che di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava convincentemente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de