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Ordinanza — n. 39930/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39930/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a NAPOLI il 12/01/1979 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Luca Salvatore; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., ed alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata disponibilità, mai giustificata da parte dell'imputato, di cravatte di provenienza furtiva con marchio contraffatto, esposte per la vendita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39930/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 474 cod. pen., ed alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata disponibilità, mai giustificata da parte dell'imputato, di cravatte di provenienza furtiva con marchio contraffatto, esposte per la vendita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite presentazione di un prodotto ricettazione vendita sopra campione confisca dei proventi di reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a NAPOLI il 12/01/1979 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Luca Salvatore; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., ed alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, l'accertata disponibilità, mai giustificata da parte dell'imputato, di cravatte di provenienza furtiva con marchio contraffatto, esposte per la vendita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il