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Ordinanza — n. 39929/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39929/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBACIGNO MIRKO nato a ROMA il 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bombacigno Mirko; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39929/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena procedura di ricusazione soppressione delle prestazioni assicurative concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBACIGNO MIRKO nato a ROMA il 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bombacigno Mirko; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e seguente della sentenza impugnata, che valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che lo stesso atto di appello non indicava); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i