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Ordinanza — n. 39924/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39924/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI ELVIRA nato a MESSINA il 29/03/1968 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Alessi Elvira; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascritto all'imputata non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 3 s. della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni le dichiarazioni della teste Fiore, motivatamente ritenute attendibili, anche perché corroborate dai significativi elementi di riscontro menzionati dalla Corte di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39924/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 s. della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni le dichiarazioni della teste Fiore, motivatamente ritenute attendibili, anche perché corroborate dai significativi elementi di riscontro menzionati dalla Corte di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa violazione della buona fede sanzioni pecuniarie allegazioni fattuali non credibili falsità ideologica in documenti truffa in materia di credito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI ELVIRA nato a MESSINA il 29/03/1968 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Alessi Elvira; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascritto all'imputata non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 3 s. della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni le dichiarazioni della teste Fiore, motivatamente ritenute attendibili, anche perché corroborate dai significativi elementi di riscontro menzionati dalla Corte di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il