Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely complaining about facts or lacking specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rodolfo Cono inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cono challenged the lower court's finding of fraud liability, the specific legal qualification of his actions, and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they consisted only of complaints about factual assessments or were generic assertions without the necessary specificity required for a legitimate appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist merely of complaints regarding factual findings or if they lack the necessary specificity in arguing for mitigating circumstances or alternative legal qualifications.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITURANTE RODOLFO CONO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/09/1976 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Riturante Rodolfo Cono; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (per carenza degli elementi costitutivi del reato), della mancata qualificazione giuridica del fatto accertato ex art. 641 cod. pen. e della ritenuta sussistenza dei presupposti per la costituzione di parte civile non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando gli elementi indicati a pagg. 3 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, a fondamento della dichiarazione di responsabilità e della legittimazione della parte civile Chillè Benedetto, le dichiarazioni di quest'ultima, motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate dalla documentazione acquisita; a fondamento della qualificazione giuridica dei fatti accertati, la "condotta di simulazione di circostanze e condizioni non vere" posta in essere dall'imputato); ritenuto che i motivi di ricorso riguardanti la conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono privi della necessaria specificità, poiché il ricorso evoca genericamente ed assertivamente, come elementi sintomatici di meritevolezza, le "circostanze concrete" (delle quali non specifica il tenore e la possibile valenza), i "minimi precedenti" (senza precisare perché essi, lungi dal costituire elementi negativi, andrebbero addirittura considerati come elementi favorevoli all'imputato) e la "personalità dell'imputato" (senza indicare le ragioni per le quali essa renderebbe l'imputato meritevole di benefici, pur in presenza di precedenti penali e nonostante la commissione dell'ulteriore reato accertato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C