Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding legal qualification and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Borrelli Vittorio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's classification of the crime as aggravated theft and the resulting sentence, arguing against the legal qualification and the assessment of aggravating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the first-instance judge had already thoroughly examined and dismissed similar arguments with correct legal reasoning, relying on undisputed factual circumstances indicating the defendant's awareness of the stolen nature of the goods and his prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting the legal qualification of facts and the sentencing are manifestly unfounded, having been already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI VITTORIO nato a ERCOLANO il 29/05/1956 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borrelli Vittorio; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della qualificazione giuridica come ricettazione attenuata dei fatti accertati e della motivazione posta a base della determinazione del conclusivo trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, perché già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando, a fondamento della qualificazione giuridica del fatto accertato, una serie di inequivocabili circostanze fattuali (riportate a pag. 6 della sentenza impugnata) motivatamente ritenute indicative del fatto che l'imputato avesse consapevolezza della provenienza furtiva del bene del quale aveva acquisito disponibilità per fini di profitto, ed a fondamento dell'ulteriore statuizione contestata l'apprezzabile gravità del fatto accertato ed i precedenti penali reiterati dell'imputato, in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che il ricorrente non indica convincentemente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i