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Ordinanza — n. 39920/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking legal merit regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39920/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Carbonara Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments against the lower court's findings on extortion and recidivism constituted mere complaints rather than valid legal grounds. Consequently, the court determined the appeal failed because it merely reproduced criticisms already addressed by the trial judge without providing decisive counter-evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of mere complaints regarding factual findings or repetitive criticisms of the lower court's reasoning without presenting new decisive elements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere complaints in cassation factual findings review criminal recidivism extortion attempt conviction court costs and fine Italian criminal procedure tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA MICHELE nato a BARI il 12/03/1977 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Carbonara Michele e la memoria nelle more pervenuta nel suo interesse; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione ascritto all'imputato, della mancata esclusione delle recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando, a fondamento della dichiarazione di responsabilità, la chiamata in correità del fratello dell'imputato, riscontrata da un manoscritto proveniente da altro correo e dagli esiti dell'attività di osservazione e controllo posta in essere dagli operanti, ed a fondamento delle ulteriori statuizioni contestate la gravità del fatto accertato ed i "precedenti penali reiterati, sintomatici di una maggiore pericolosità sociale nella perpetrazione del reato in contestazione" (si veda, in particolare, pag. 1 e seguente della sentenza impugnata), in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che il ricorrente non indica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec