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Ordinanza — n. 39919/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39919/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEIBA ELSAYED OMAR MOSSAD nato il 09/01/1978 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Geiba Elsayed Omar Mo59d e la memoria nelle more pervenuta nel suo interesse; ritenuto che l'istanza di trattazione orale, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, è inammissibile, poiché tale forma di procedimento non è prevista dinanzi alla Settima sezione, dinanzi alla quale si procede unicamente nelle forme di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di ricettazione e truffa ascritti all'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e seguente della sentenza impugnata); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39919/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa corruzione nell'esecuzione forzata oltraggio alla corte rinuncia al dibattimento orale sanzione disciplinare dell'avvocato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEIBA ELSAYED OMAR MOSSAD nato il 09/01/1978 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Geiba Elsayed Omar Mo59d e la memoria nelle more pervenuta nel suo interesse; ritenuto che l'istanza di trattazione orale, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, è inammissibile, poiché tale forma di procedimento non è prevista dinanzi alla Settima sezione, dinanzi alla quale si procede unicamente nelle forme di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di ricettazione e truffa ascritti all'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e seguente della sentenza impugnata); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C