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Ordinanza — n. 39918/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39918/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39918/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIAMMA SABATO nato a SCAFATI il 20/09/1997 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fiamma Sabato; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., poiché il corrisponde motivo di appello risultava privo della necessaria specifità (avendo correttamente il primo giudice valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che l'appello, come anche il ricorso, non indicano convincentemente), e che, inoltre, la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'impugnata statuizione, la gravità della condotta tenuta dall'imputato, pure gravato da precedenti penali recenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39918/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 4, cod. proc. pen., poiché il corrisponde motivo di appello risultava privo della necessaria specifità (avendo correttamente il primo giudice valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che l'appello, come anche il ricorso, non indicano convincentemente), e che, inoltre, la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'impugnata statuizione, la gravità della condotta tenuta dall'imputato, pure gravato da precedenti penali recenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena condono delle spese procedurali censure procedurali designazione generica deduzione per spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIAMMA SABATO nato a SCAFATI il 20/09/1997 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fiamma Sabato; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., poiché il corrisponde motivo di appello risultava privo della necessaria specifità (avendo correttamente il primo giudice valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che l'appello, come anche il ricorso, non indicano convincentemente), e che, inoltre, la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'impugnata statuizione, la gravità della condotta tenuta dall'imputato, pure gravato da precedenti penali recenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il