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Ordinanza — n. 39916/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39916/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEHRAT MOHAMED nato il 16/01/1959 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Mehrat Mohamerk1; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39916/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante aiuti de minimis diminuzione del reddito responsabilità scemata cosa di poco valore condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEHRAT MOHAMED nato il 16/01/1959 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Mehrat Mohamerk1; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08