Ordinanza — n. 39914/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELJUR ERDZAN nato il 18/09/1987 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ,77777-i ,777 4111)t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Beljur Erdzan; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata: la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi, e ben lontana da quelli massimi, in coerenza con la sua gravità, ritenuta limitata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39914/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata: la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi, e ben lontana da quelli massimi, in coerenza con la sua gravità, ritenuta limitata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELJUR ERDZAN nato il 18/09/1987 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ,77777-i ,777 4111)t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Beljur Erdzan; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata: la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi, e ben lontana da quelli massimi, in coerenza con la sua gravità, ritenuta limitata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il