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Ordinanza — n. 39913/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39913/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39913/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZONI ALESSANDRA nato a TREVIGLIO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pozzoni Alessandra; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 13 s. della sentenza impugnata: il contributo dell'imputata alla ricostruzione dei fatti è risultato irrilevante, né il ricorso spiega convincentemente in cosa consisterebbe la sua meritevolezza, atteso che l'imputata - come è peraltro suo incoercibile diritto - ha negato le proprie responsabilità; il fatto è grave; nessun ulteriore elemento sintomatico di meritevolezza risulta documentato; la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39913/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 13 s. della sentenza impugnata: il contributo dell'imputata alla ricostruzione dei fatti è risultato irrilevante, né il ricorso spiega convincentemente in cosa consisterebbe la sua meritevolezza, atteso che l'imputata - come è peraltro suo incoercibile diritto - ha negato le proprie responsabilità; il fatto è grave; nessun ulteriore elemento sintomatico di meritevolezza risulta documentato; la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena scemata imputabilità pentimento attivo aggravamento della pena eccezioni difensive
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZONI ALESSANDRA nato a TREVIGLIO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pozzoni Alessandra; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 13 s. della sentenza impugnata: il contributo dell'imputata alla ricostruzione dei fatti è risultato irrilevante, né il ricorso spiega convincentemente in cosa consisterebbe la sua meritevolezza, atteso che l'imputata - come è peraltro suo incoercibile diritto - ha negato le proprie responsabilità; il fatto è grave; nessun ulteriore elemento sintomatico di meritevolezza risulta documentato; la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i