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Ordinanza — n. 39912/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39912/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELANO GIUSEPPE nato a TORINO il 10/01/1966 MELANO FRANCESCO nato a PALERMO il 17/04/1955 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Giuseppe e Francesco Melano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Melano Francesco per il reato di ricettazione ascrittogli, della mancata configurazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in favore dei ricorrenti e del diniego ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità di Francesco Melano, e pag. 4 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39912/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in favore dei ricorrenti e del diniego ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità di Francesco Melano, e pag. 4 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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recupero dei costi condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate deduzione per spese risarcimento per errore giudiziario istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELANO GIUSEPPE nato a TORINO il 10/01/1966 MELANO FRANCESCO nato a PALERMO il 17/04/1955 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Giuseppe e Francesco Melano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Melano Francesco per il reato di ricettazione ascrittogli, della mancata configurazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in favore dei ricorrenti e del diniego ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità di Francesco Melano, e pag. 4 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il