Ordinanza — n. 39896/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC CLARA nato a MILANO il 19/01/1972 BRAIDICH MARCO nato a MILANO il 20/01/1967 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in senso favorevole agli imputati limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Lucca, in data 16.7.2018, aveva condannato Braidich Marco e Hudorovic Clara, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC CLARA nato a MILANO il 19/01/1972 BRAIDICH MARCO nato a MILANO il 20/01/1967 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in senso favorevole agli imputati limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Lucca, in data 16.7.2018, aveva condannato Braidich Marco e Hudorovic Clara, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione, con cui lamentano, la Hudorovic, vizio di motivazione, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio; il Braidich, vizio di motivazione, in punto di mancata risposta alle doglianze difensive e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure del tutto generiche, che replicano la genericità dei motivi appello, censure, peraltro, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R