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Ordinanza — n. 39893/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINI LUIGI nato a SANSEPOLCRO il 10/03/1981 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, in data 26.9.2012, aveva condannato Bini Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in abitazione, in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale impugnabilità della decisione di rinvio azione penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINI LUIGI nato a SANSEPOLCRO il 10/03/1981 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, in data 26.9.2012, aveva condannato Bini Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in abitazione, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, per avere la corte territoriale fondato la sua decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha confermato in dibattimento quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto (cfr., in particolare, p. 6, da cui si evince che la persona offesa non si é limitata a fare un semplice rinvio per relationem alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari) il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in