Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting mandatory declaration of inadmissibility under Art. 610 c.p.p. regarding plea bargaining appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly declare the inadmissibility of the appeal against the second-instance plea bargaining sentence. The appellant argued that the lower court omitted to notify the defendant of a hearing rescheduling, yet the Court held that such procedural defects are waived when the appeal concerns a sentence issued under Article 599-bis c.p.p. The decision reaffirmed that only specific grounds regarding the formation of consent or the prosecutor's agreement can be raised in cassation against these sentences, rendering the appellant's claims inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, co. 5 bis, c.p.p.; Art. 599-bis, c.p.p.: Appeals against second-instance plea bargaining sentences are inadmissible if the appellant fails to declare inadmissibility under the simplified procedure, as only specific grounds regarding consent formation or prosecutor agreement may be raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO MARIO nato a PALERMO il 02/10/1978 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato afiso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 24.4.2019, aveva condannato D'Aguanno Mario alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, che rideterminava in senso favorevole all'imputato, sulla base dell'accordo delle parti, in applicazione del disposto dell'art. 599 bis, c.p.p.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il D'Aguanno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa citazione dell'imputato, non essendo stata data comunicazione a quest'ultimo, nel giudizio di primo grado, pur in mancanza della dichiarazione di contumacia, del rinvio dell'udienza del 5.3.2014 a quella del 21.5.2014.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Si osserva, al riguardo, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila n favore della cassa del