Cassation appeals dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Cavallo and Costarelli inadmissible. The appellants argued for legal violations and insufficient motivation regarding their conviction for affray, but the court found their grievances to be generic merit-based criticisms. Since these arguments merely reiterated those already rejected at the appellate level without specific argumentation, they failed the admissibility threshold required for this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist solely of generic merit-based criticisms that do not provide specific, reasoned arguments distinct from those already examined and rejected by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLO CARMELO nato a GELA il 16/11/1989 COSTARELLI LEANDRO nato a GELA il 10/11/1998 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Gela, in data 25.11.2019, aveva condannato Cavallo Carmelo e Costarelli Leandro, ciascuno alla pena ritenuta dì giustizia, in relazione al reato ex art. 588, co. 2, c.p., loro in rubrica ascritto.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione, con cui lamentano, il Cavallo, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione da parte del giudice di appello; il Costarelli, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta partecipazione dell'imputato alla rissa; di mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 582, c.p.; di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis