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Ordinanza — n. 39889/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against peace court verdicts for criminal offenses due to incorrect legal grounds regarding motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a Perugia tribunal's confirmation of a peace court verdict inadmissible. The defendants argued for annulment based on contradictory or illogical reasoning, but the court ruled that appeals against peace court judgments for criminal offenses can only challenge specific statutory vices of motivation, not general contradictions. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. a); b); c), c.p.p.; Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.; Art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11: Appeals against peace court judgments in criminal matters are inadmissible if based on vices of motivation under Art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., and must instead rely on the specific vices listed in lett. a), b), and c).

Parole chiave

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peace court criminal jurisdiction appeal grounds motivation vices Cassation inadmissibility declaration procedural costs and fines statutory limitation of appeals responsabilità personale lesione al piede risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. a); b); c), c.p.p.
E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art.
Art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BISCARO PARRINI ALESSANDRO nato a UMBERTIDE il 17/09/1990 GIAMMARIOLI BRUNELLA nato a UMBERTIDE il 02/01/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Perugia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Città del Castello, in data 15.10.2020, aveva condannato Giammarioli Brunella e Biscaro Parrini Alessandro, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110 e 582, c.p., in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, con cui lamentano la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione. Con memoria del 17.6.2022 l'avv. Nadia Lucaccioni, difensore di fiducia del Biscaro, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto con essi vengono dedotti vizi di motivazione. E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso