Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based grounds and failure to argue specific points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction for voluntary injuries and attempted private violence, arguing regarding the timing of the crime and the applicability of a specific exemption. The court rejected these arguments as generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate decision, noting the appellant failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal errors or defects in reasoning; generic criticisms of the merits or mere repetitions of arguments already rejected by the appellate court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIOVANNI LUCA nato a CALTANISSETTA il 17/01/1992 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; I FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Enna, in data 29.1.2020, aveva condannato Gallo Giovanni Luca alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie e di tentata violenza privata, in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di tempo di commissione del reato, contestato come commesso il 13.6.2021, ma indicato dalla persona offesa in querela come consumato 1'11.6.2016, e di mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i