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Ordinanza — n. 39880/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39880/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARBIN ALBERTO nato a LEGNAGO il 27/05/1966 GARBIN ANGELO nato a ESTE il 04/10/1968 ROSSETTO ANDREA nato a CONEGLIANO il 14/06/1978 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; l FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Treviso applicava nei confronti di Garbin Angelo, Garbin Alberto e Rossetto Andrea, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena per ciascuno ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39880/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in loro favore di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. e fondato l'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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motivi di cassazione gravi motivi rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARBIN ALBERTO nato a LEGNAGO il 27/05/1966 GARBIN ANGELO nato a ESTE il 04/10/1968 ROSSETTO ANDREA nato a CONEGLIANO il 14/06/1978 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; l FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Treviso applicava nei confronti di Garbin Angelo, Garbin Alberto e Rossetto Andrea, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena per ciascuno ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti.

2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in loro favore di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. e fondato l'affermazione di responsabilità.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso, come nel caso in esame, non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così dec