Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39877/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusive rule against re-evaluating trial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rozzi Fabio inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate trial evidence regarding threats and assault. The court rejected this, citing the established principle that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or evidence already assessed by the lower courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the evidence or facts assessed by the court of first instance, rendering appeals based on inadequate evaluation of trial results inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusive rule re-evaluation of evidence judicial hierarchy inadmissible appeal procedural costs risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Premesso che il giudice di secondo grado ha correttamente provveduto alla rinnovazione delle prove dichiarative, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZI FABIO nato a ROMA il 17/08/1964 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; i FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Roma, quale giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Roma, in data 28.6.2019, aveva assolto Rozzi Fabio dai reati di minaccia e lesioni personali volontarie in rubrica ascrittigli, accogliendo l'appello proposto dalla parte civile Grilli Danilo, condannava il suddetto imputato al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore del Grilli, che liquidava in euro 6000,00.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Premesso che il giudice di secondo grado ha correttamente provveduto alla rinnovazione delle prove dichiarative, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;

Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos