Ordinanza — n. 39870/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO CARMELINA ASSUNTA nato a PORTOCANNONE il 30/04/1955 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in completa riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 13.11.2020, aveva condannato Di Nardo Carmelina Assunta alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 624, c.p., in rubrica ascrittole, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p; Ordinanza — n. 39870/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO CARMELINA ASSUNTA nato a PORTOCANNONE il 30/04/1955 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in completa riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 13.11.2020, aveva condannato Di Nardo Carmelina Assunta alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 624, c.p., in rubrica ascrittole, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, per omessa notifica all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr.
Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza la cui sussistenza la ricorrente si limita ad affermare con assunto meramente assertivo.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del Procedimento e della somma di euro 00,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). dichiara ina
P.Q.M.
mmissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento cassa delle ammende. delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Così dec