Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not specific enough for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a retrial to cross-examine co-defendants tried abroad and requested lenient sentencing factors, but the Court found these grounds generic and merit-based. The decision rests on the requirement that cassation grounds must be specific and argumentative, avoiding mere repetition of lower court findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on generic merit-based criticisms that fail to provide specific, argumentative grounds distinct from those already addressed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO LUIGI nato a VERCELLI il 01/01/1955 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Varese, in data 30.5.2018, aveva condannato Ferraro Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta alla escussione degli altri due imputati Giuseppe Massimiliano Lopez e Marek Gierak, che per il medesimo fatto storico erano stati giudicati in territorio estero, e di dosimetria della pena, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei "doppi benefici".
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento ai profili relativi alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis