Ordinanza — n. 39862/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHAMA YOUSSEF nato il 08/04/1990 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; /L7 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 21.6.2018, aveva condannato Boukhama Youssef alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di minaccia grave in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il riferimento esplicito contenuto nel capo d'imputazione al secondo comma dell'art. 612, c.p., e la descrizione del fatto, correttamente valutato dalla corte territoriale in termini di fatto grave, rendono evidente la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHAMA YOUSSEF nato il 08/04/1990 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; /L7 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 21.6.2018, aveva condannato Boukhama Youssef alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di minaccia grave in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata contestazione della circostanza aggravante 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Il riferimento esplicito contenuto nel capo d'imputazione al secondo comma dell'art. 612, c.p., e la descrizione del fatto, correttamente valutato dalla corte territoriale in termini di fatto grave, rendono evidente la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci