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Ordinanza — n. 39859/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to merit-based arguments and new grounds not scrutinable in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, citing issues with blood trace identification, sentencing circumstances, and fingerprint evaluation. The court rejected these arguments as merit-based criticisms already addressed in the appellate judgment and as new grounds not permissible for the first time in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of generic merit-based criticisms already refuted in the lower court or if they introduce new grounds not scrutinable at this stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility merit-based arguments new grounds of appeal procedural costs award criminal procedure law identificazione forense indizio mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO GUERINO nato a MILANO il 02/10/1989 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 13.1.2020, aveva condannato Di Guglielmo Guerino alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto pluriaggravato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di identificazione del prevenuto in forza delle sole tracce ematiche parziali rivenute sulla vettura; di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p.; di inidonea valutazione dei rilievi dattiloscopici.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale si evince, inoltre, che i motivi di impugnazione riguardanti le indicate circostanze appaiono come motivi nuovi, dunque non scrutinabili per la prima volta in sede di legittimità 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis