Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to distinguish between simple and fraudulent bankruptcy, but the court found these arguments generic and merit-based. Since the criticisms merely repeated those already rejected on appeal without specific argumentation, they were deemed non-scrutinizable in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when grievances are generic, merit-based, and merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing specific, reasoned criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNATIEMPO GIACOMO EDMONDO nato a BUSSOLENGO il 14/01/1968 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; /U FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in data 9.4.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Gennatiempo Giacomo Edmondo alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata diversa qualificazione della condotta del Gennatiempo in termini di bancarotta semplice, invece che di bancarotta fraudolenta documentale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso