Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39857/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to appellate court's explicit reference to the specific facts in question.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the legal interest to challenge the appellate court's decision. Although the appellant argued the lower court failed to explicitly state that the statute of limitations applied to payments made to 'LTK Service s.r.l.' and Franco Baciariello, the appellate judgment explicitly referenced these specific facts within the relevant charge section. Consequently, the court ruled that the appellant could not claim a defect in specificity since the contested facts were clearly identified in the reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks interest to complain, particularly when the contested judgment explicitly addresses the specific facts alleged to be improperly treated.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest defect of motivation statute of limitations specific facts reference inadmissible appeal appellate review legal interest requirement risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMANICO GIOVANNI GIUSEPPE nato a CERZETO il 19/03/1955 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Milano in data 17.10.2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti dì Domanìco Giovanni Giuseppe in relazione a una serie di fatti di bancarotta, di cui al capo A), punti n. 1, n. 2 e n. 3, dell'imputazione, trattandosi di reati estinti per sopravvenuta prescrizione, assolvendo lo stesso imputato dai reato di cui al capo A), punto n. 2, limitatamente al prelievo di 5000,00 euro, perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha esplicitamente affermato che la causa estintiva del reato attiene ai pagamenti effettuati in favore della "LTK Service s.r.l." e di Baciariello Franco.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando del tutto l'interesse dell'imputato a far valere un preteso difetto di specificità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata, che ha fatto esplicito riferimento ai fatti di cui al capo A), n. 2, dell'imputazione, in cui sono ricompresi i pagamenti effettuati in favore della "LTK Service s.r.l." e di Baciariello Franco.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in