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Ordinanza — n. 39855/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against confiscation order dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39855/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a confiscation order inadmissible under simplified procedure rules. The defendant argued against the confiscation, but the lower court had already specified the legal grounds for the measure. The Court ruled that the appeal failed to address the required specific grounds such as the defendant's intent or legal qualification errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.; Art. 610, co. 5 bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions on party request are inadmissible if not based on specific grounds regarding the defendant's intent, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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confiscation order party request sentencing inadmissible appeal simplified procedure specific grounds requirement motivi di cassazione confisca di valori patrimoniali esclusione dei nova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.
Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 616 c.p.p.
Art. 240 c.p.
Né va taciuto che nel caso in esame il giudice di merito ha specificamente indicato le ragioni poste a fondamento della confisca disposta aia sensi dell'art. 240, c.p., in relazione alla quale i rilievi difensivi appaiono generici e versato in fatto.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU IURIE nato il 11/06/1974 avverso la sentenza del 09/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAdato av/v(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Novara applicava a Popescu lune, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, disponendo anche la confisca di una serie di beni indicati a pag. 3 della suddetta sentenza.

2. Avverso la sentenza de tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla disposta confisca.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Né va taciuto che nel caso in esame il giudice di merito ha specificamente indicato le ragioni poste a fondamento della confisca disposta aia sensi dell'art. 240, c.p., in relazione alla quale i rilievi difensivi appaiono generici e versato in fatto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così dec