Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error on discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted and consummated crimes. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have outweighed the aggravating factor of using a weapon, but the appellate court's balancing of these factors was deemed discretionary. The Supreme Court ruled that such evaluations fall within the domain of the trial court and are not subject to review for legal violation unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible as they pertain to the judgment of merit rather than a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO NICOLO nato a PALERMO il 04/09/1988 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 04/11/2021, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, in data 05/05/2021, nei confronti di Gambino Nicolò in relazione a due episodi di reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen. in forma tentata e consumata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante dell'uso dell'arma, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito vedi (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01); Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3 sulla gravità della circostanza dell'aver puntato il coltello alla gola della vittima, rendendo l'azione particolarmente cruenta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sett