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Ordinanza — n. 39757/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for robbery as punishment issues are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39757/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Federico Kevin inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery. The appellant argued for a lighter sentence and the application of general mitigating circumstances, but the court found these arguments irrelevant in a review limited to legal errors. Consequently, the appeal was rejected because the first ground concerned the substantive determination of punishment, which falls outside the scope of the admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the determination of the punitive treatment or the denial of general mitigating circumstances, as these issues are excluded from the admissibility review of appeals.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility punitive treatment review general mitigating circumstances Cassation review limits aggravated robbery conviction commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO KEVIN nato il 31/01/1992 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22/11/2021, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 26/05/2021, nei confronti di Federico Kevin in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma secondo n. 1, cod. pen. e 4, comma secondo n. 1, L. 110/1975. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 sulla congruità della pena - di poco superiore al minimo edittale previsto per l'ipotesi di rapina aggravata - tenuto conto dell'entità del fatto, aggravato dal travisamento e dall'uso di una catena in metallo);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sulla gravità della condotta, i precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di giudizio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 ere Estensor