Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on sentencing balance as discretionary merit issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to weigh mitigating circumstances against aggravating ones. The appellant argued this omission violated the duty of reasoning, but the court held that balancing sentencing factors is a discretionary act reserved for the trial court. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was not arbitrary and was sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal contesting the balance between mitigating and aggravating circumstances is inadmissible as it concerns the discretionary judgment of merit, not a defect of reasoning subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOE PIETRO nato a ALCAMO il 24/06/1986 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18/11/2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Latina, in data 05/03/2021, nei confronti di Gioè Pietro in relazione a più episodi del reato di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1 e 4, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito;
Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2 sulla rilevanza delle contestate aggravanti che rende equo il giudizio di equivalenza tra le circostanze), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01 nonché Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente