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Ordinanza — n. 39755/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's sentencing for attempted robbery and resistance to public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appellant's petition inadmissible, upholding the Appellate Court of Rome's decision to re-sentence the defendant for attempted robbery and resistance to a public official. The appellant argued that the lower court incorrectly characterized the conduct as improper robbery rather than theft and failed to apply statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the appellate judges adequately reasoned why violence was used to secure impunity and that no positive elements existed for generic mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 613, Art. 62 bis c.p.; The Supreme Court holds that an appeal is inadmissible when the appellate court has sufficiently motivated its qualification of criminal conduct and denial of mitigating circumstances based on the absence of positive elements.

Parole chiave

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attempted robbery resistance to public official inadmissible appeal mitigating circumstances improper robbery appellate court Cassa delle Ammende commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 613 c.p.
Art. 62 bis c.p.
265685); Ritenuto che anche il terzo motivo riguardate la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.
art. 62 bis c.p
265685); Ritenuto che anche il terzo motivo riguardate la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL TAYEB DRISS nato il 21/04/1988 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 06/10/2021, nei confronti di El Tayeb Idriss ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale viene contestata la correttezza della motivazione in relazione della condotta quale ipotesi di rapina impropria e non furto è manifestamente infondato avendo i giudici di appello adeguatamente motivato in relazione alla configurabilità del reato di rapina impropria posto che dalla complessive emergenze processuali era risultato che l' imputato, dopo il tentativo di sottrazione del bene, aveva usato violenza nei confronto della vittima nonché delle forze dell' ordine per procurarsi l' impunità;

Rilevato che parimenti del tutto infondata è la censura di cui al secondo motivo relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità trattandosi di questione meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, vedi per tutte Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685); Ritenuto che anche il terzo motivo riguardate la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. è manifestamente infondato atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego della concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sette