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Ordinanza — n. 39754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS DOMENICO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/08/1972 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/05/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 16/10/2018, nei confronti di De Angelis Domenico, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 03/03/2014, divenuta irrevocabile il 19/07/2014, ed ha così rideterminato la pena complessiva inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 110,61 n. 2, 648, 81, comma secondo, 629, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata recidiva, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale ripristino delle prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione rimborso dell'aiuto sociale restituzione e risarcimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS DOMENICO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/08/1972 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/05/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 16/10/2018, nei confronti di De Angelis Domenico, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 03/03/2014, divenuta irrevocabile il 19/07/2014, ed ha così rideterminato la pena complessiva inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 110,61 n. 2, 648, 81, comma secondo, 629, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata recidiva, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 202