Cassation court dismisses appeal regarding discretionary sentencing balance as a matter of trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Makukh Roman inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for theft and recidivism. The appellant argued that the trial court erred in balancing generic mitigating circumstances against recidivism, but the court found this a discretionary judgment of merit. Consequently, the court ruled that such balancing does not require cassation review unless arbitrary or illogical, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the discretionary balance between mitigating and aggravating circumstances are inadmissible as they pertain to the judgment of merit rather than legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKUKH ROMAN nato il 26/06/1983 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 15/07/2021, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 23/03/2016, nei confronti di Makukh Roman in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito;
Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (Si veda, in proposito, pag. 1 sul precedente specifico a carico dell'imputato e sulla congruità della pena alla gravità del fatto), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01 nonché Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Consigliere Estensore Il Preside