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Ordinanza — n. 39752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 03/11/2021, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 06/04/2016, nei confronti di Masu Gabriele, lo ha condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico ed aspecifico non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni dei giudici di merito; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove perizia medica superata motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità di decisioni incidentali allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 03/11/2021, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 06/04/2016, nei confronti di Masu Gabriele, lo ha condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico ed aspecifico non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni dei giudici di merito; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto è afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sui precedenti specifici e sulla mancanza di elementi ritenuti positivamente apprezzabili dal giudice), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022