Italian Court dismisses appeal on extortion charge, ruling the claim lacks specificity and is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Andreana Lipari's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified her actions as extortion, but the court found her complaint lacked specific legal grounds. Consequently, the court rejected the appeal as merely repetitive of already dismissed arguments and upheld the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 81, comma 2; Art. 629 cod. pen.: An appeal challenging the legal qualification of an act as extortion is inadmissible if it lacks specific legal arguments and merely reproduces points already adequately examined and dismissed by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI ANDREANA nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 23/10/1959 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 11/02/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 22/03/2021, nei confronti di Lipari Andreana, ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e così ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo e 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la sensazione dell'imputata di essere discriminata dalla madre non può qualificarsi come convinzione non meramente astratta ed arbitraria, anche se in concreto infondata, di esercitare un diritto (v.
Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sett