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Ordinanza — n. 39749/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39749/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAUDINO VINCENZO nato a CASERTA il 11/06/1976 PETRILLO VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/11/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi - avente ad oggetto un asserito vizio della motivazione - non appare sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce lamentandosi solo in modo del tutto aspecifico un motivazionale non meglio precisato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena condono delle spese procedurali censure procedurali rinuncia alla motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAUDINO VINCENZO nato a CASERTA il 11/06/1976 PETRILLO VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/11/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 15/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia, in data 01/03/2021, nei confronti di Saudino Vincenzo e Petrillo Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 476, 482, 81, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto sul punto;

Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi - avente ad oggetto un asserito vizio della motivazione - non appare sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce lamentandosi solo in modo del tutto aspecifico un motivazionale non meglio precisato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 igliere Estensore Il Pres