Ordinanza — n. 39749/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAUDINO VINCENZO nato a CASERTA il 11/06/1976 PETRILLO VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/11/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi - avente ad oggetto un asserito vizio della motivazione - non appare sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce lamentandosi solo in modo del tutto aspecifico un motivazionale non meglio precisato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAUDINO VINCENZO nato a CASERTA il 11/06/1976 PETRILLO VINCENZO nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/11/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 15/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia, in data 01/03/2021, nei confronti di Saudino Vincenzo e Petrillo Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 476, 482, 81, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto sul punto;
Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi - avente ad oggetto un asserito vizio della motivazione - non appare sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce lamentandosi solo in modo del tutto aspecifico un motivazionale non meglio precisato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 igliere Estensore Il Pres