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Ordinanza — n. 39748/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39748/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANI GIUSEPPE nato a MESSINA il 30/09/1994 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 27/05/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 23/01/2018, nei confronti di Siani Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal figlio della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la motivazione si appalesa congrua ed adeguata e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, pag. 3 sul rinvenimento dell'imputato a bordo dell'autovettura di origine furtiva due settimane dopo il furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39748/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal figlio della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la motivazione si appalesa congrua ed adeguata e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, pag. 3 sul rinvenimento dell'imputato a bordo dell'autovettura di origine furtiva due settimane dopo il furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato irresponsabilità ricettazione reato di pirateria della strada altri reati infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 27/05/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 23/01/2018, nei confronti di Siani Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANI GIUSEPPE nato a MESSINA il 30/09/1994 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 27/05/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 23/01/2018, nei confronti di Siani Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal figlio della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la motivazione si appalesa congrua ed adeguata e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, pag. 3 sul rinvenimento dell'imputato a bordo dell'autovettura di origine furtiva due settimane dopo il furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembr