Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance theft conviction, arguing flaws in the recognition of his credibility and the sentencing. The court rejected these claims as lacking specificity and merely repeating arguments already properly addressed by the lower courts regarding the appellant's possession of the stolen vehicle and lack of cooperation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised lack specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARSINI EMANUELE nato a BITONTO il 15/08/1986 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 05/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, del 20/01/2017, nei confronti di Darsini Emanuele, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato, è privo di specificità nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sull'individuazione operata dai militari di CC, rafforzata dal fatto che l'imputato avesse la disponibilità dell'autorimessa da cui era stata vista uscire l'auto rubata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui viene contestata la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è congruamente motivato e, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 il riferimento alla mancata collaborazione del ricorrente ed ai suoi precedenti specifici);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 'ere Estensore I