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Ordinanza — n. 39744/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE VINCENZO nato a NAPOLI il 04/04/1994 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 08/05/2014 nei confronti di Varriale Vincenzo in relazione ai reati di incendio e ricettazione. Ritenuto che tutti e tre i motivi del ricorso con cui vengono contestati genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati di incendio e ricettazione hanno ad oggetto mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che trattasi di motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4/6 ove vengono indicati con dovizia di argomentazioni gli indizi gravi, precisi e concordanti emersi a carico dell' imputato) e comunque, manifestamente infondati in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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incendio intenzionale aggravato danni da incendio motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione recidiva nell'infrazione difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE VINCENZO nato a NAPOLI il 04/04/1994 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 08/05/2014 nei confronti di Varriale Vincenzo in relazione ai reati di incendio e ricettazione. Ritenuto che tutti e tre i motivi del ricorso con cui vengono contestati genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati di incendio e ricettazione hanno ad oggetto mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;

Ritenuto che trattasi di motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4/6 ove vengono indicati con dovizia di argomentazioni gli indizi gravi, precisi e concordanti emersi a carico dell' imputato) e comunque, manifestamente infondati in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente