Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39743/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39743/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE EMANUELE nato a EBOLI il 12/03/1989 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 02/12/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 13/05/2021, nei confronti di Di Biase Emanuele, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 585 con riferimento all'art. 576 n. 5 ed ha confermato la pena già irrogata in primo grado in relazione ai reati di resistenza al pubblico ufficiale, lesioni ed estorsione aggravata dall'età della persona offesa. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici ed aspecifici;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39743/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta parte ricorrente non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato da ciò derivando la evidente inammissibilità delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
estorsione recupero di crediti retrocessione di credito pagamento degli arretrati restituzione della garanzia atto esecutivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE EMANUELE nato a EBOLI il 12/03/1989 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 02/12/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 13/05/2021, nei confronti di Di Biase Emanuele, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 585 con riferimento all'art. 576 n. 5 ed ha confermato la pena già irrogata in primo grado in relazione ai reati di resistenza al pubblico ufficiale, lesioni ed estorsione aggravata dall'età della persona offesa. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici ed aspecifici;

Considerato che a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta parte ricorrente non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato da ciò derivando la evidente inammissibilità delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sett