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Ordinanza — n. 39742/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39742/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUGO DANIELE nato a REGGIO EMILIA il 01/09/1984 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28/10/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia, in data 15/03/2021, nei confronti di Carugo Daniele in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 ed art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali viene contestata l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all' art. 628 commi 1 e 3 c.p. ed alla erronea applicazione dell'art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975 attengono a profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti e specificati in appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39742/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza ovvero di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate è manifestamente infondato avendo la corte di appello, sul punto, adottato una motivazione adeguata e corretta in diritto (v. f. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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atti impugnabili modificazione delle conclusioni circostanze aggravanti o attenuanti traffico aggravato di stupefacenti motivi di cassazione peggioramento di uno stato anteriore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUGO DANIELE nato a REGGIO EMILIA il 01/09/1984 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28/10/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia, in data 15/03/2021, nei confronti di Carugo Daniele in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 ed art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali viene contestata l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all' art. 628 commi 1 e 3 c.p. ed alla erronea applicazione dell'art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975 attengono a profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti e specificati in appello;

Rilevato che il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza ovvero di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate è manifestamente infondato avendo la corte di appello, sul punto, adottato una motivazione adeguata e corretta in diritto (v. f. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Estensore