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Ordinanza — n. 39738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICHELEA GHEORGHE nato il 02/12/1980 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 02/07/2020, nei confronti di Tichelea Gheorghe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui viene contestata la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell' imputato in relazione alla valutazione della prova nonché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione, è manifestamente infondato in quanto parte ricorrente prospetta mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e considerato che la sentenza appare conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità del reato di ricettazione in assenza di elementi utili a giustificare la provenienza lecita del bene (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Kebe, Rv. 270120); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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ricettazione ricompensa divieto di accettare regali bene acquisito in sostituzione degli acquisti ripetizione dell'indebito eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 02/07/2020, nei confronti di Tichelea Gheorghe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICHELEA GHEORGHE nato il 02/12/1980 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 02/07/2020, nei confronti di Tichelea Gheorghe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui viene contestata la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell' imputato in relazione alla valutazione della prova nonché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione, è manifestamente infondato in quanto parte ricorrente prospetta mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e considerato che la sentenza appare conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità del reato di ricettazione in assenza di elementi utili a giustificare la provenienza lecita del bene (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc.

Kebe, Rv. 270120); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente